Living Will – Bioethics – Testamento Biologico e Dichiarazione Anticipata di Trattamento

KxbRI1K

Secondo la legge italiana (Cfr. Art. 587 C.C.) il testamento è quell’atto con cui si dispone delle proprie sostanze, per il tempo in cui taluno avrà cessato di vivere.

Pertanto l’espressione “testamento biologico” appare fuorviante, trattandosi (come nel modello fornito) di disposizioni relative ad un particolare momento in cui si è ancora in vita, magari privi della possibilità di comunicare le proprie scelte sulle cure, compresa l’interruzione del trattamento.

In attesa di una legge specifica, attualmente al vaglio del parlamento, qualsiasi valutazione sulla validità di tali dichiarazioni va fatta alla luce dei casi Englaro, in Italia, ed al recentissimo caso Lambert e altri c. Francia (che richiama due precedenti italiani alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Giuliani e Gaggio c. Italia e Calvelli e Ciglio c. Italia), di cui consigliamo la lettura.

Ricordiamo che l’eutanasia attiva (es. somministrare un farmaco letale per aiutare a morire con il minor dolore possibile) è un reato previsto e punito dal codice penale all’art. 579 C.P., seppure in forma meno grave dell’omicidio volontario e che l’eutanasia passiva è ammessa in Italia nella misura in cui l’obbligo del medico di curare,  viene a cessare qualora il malato terminale, adeguatamente informato, chieda in piena coscienza la sospensione delle cure, consapevole delle conseguenze mortali di tale atto.

Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita